Statuto Associazione Meccanica

Cap. I – COSTITUZIONE

ART. 1) DENOMINAZIONE

E’ costituita un’Associazione senza scopo di lucro, denominata “ ASSOCIAZIONE MECCANICA” disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del C.C. e regolata dalle disposizioni qui di seguito riportate.

ART. 2) SEDE

La sede sociale dell’ASSOCIAZIONE è in Bologna.

L’ASSOCIAZIONE potrà istituire succursali, sedi secondarie, uffici e dipendenze in genere su tutto il territorio nazionale e anche all’estero determinando eventuali poteri di rappresentanza o di gestione delle persone preposte.

ART. 3) DURATA

L’ASSOCIAZIONE ha durata illimitata.

ART. 4) SCOPO E ATTIVITA’

L’ASSOCIAZIONE ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

Scopo dell’ASSOCIAZIONE è di riunire tutti coloro che operano nel campo delle discipline meccaniche, meccatroniche, impiantistiche e organizzative, di favorire la ricerca scientifica e di promuovere la cultura tecnica con i mezzi e le forme più adatte.

L’ASSOCIAZIONE MECCANICA costituisce e mantiene collegamenti con Associazioni affini, sia nazionali che straniere.

L’ASSOCIAZIONE potrà partecipare quale associato ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi e partecipare a enti con scopi culturali, sociali e umanitari.

A titolo esemplificativo e non tassativo l’ASSOCIAZIONE svolgerà le seguenti attività:

attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, seminari; visite aziendali e qualunque altra attività d’interesse culturale per i Soci;

Iniziative ricreative: viaggi, pranzi sociali e altri incontri ricreativi;

attività associative: incontri, manifestazioni fra i Soci in occasione di festività, ricorrenze o altro;

attività di formazione: corsi di preparazione, di perfezionamento e specializzazione; costituzione di gruppi di studio e di ricerca;

attività editoriali: pubblicazione d’annuari, riviste e bollettini periodici, pubblicazione d’atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche;

L’ASSOCIAZIONE potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita e aderente agli scopi del sodalizio.

L’ASSOCIAZIONE MECCANICA è apolitica e aconfessionale; essa rimane estranea a tutto quanto concerne i problemi di categoria e ai rapporti di lavoro, sia individuali che collettivi.

Cap. II – SOCI

ART. 5) REQUISITI E TIPOLOGIE DEI SOCI

Possono far parte dell’ASSOCIAZIONE MECCANICA le persone, le Aziende, le Associazioni e gli Enti che operano o hanno interessi nei campi attinenti lo scopo dell’ASSOCIAZIONE.

I Soci dell’ASSOCIAZIONE MECCANICA possono essere:

Effettivi, Juniores, Sostenitori, Benemeriti e Onorari.

  1. Sono Soci effettivi le persone (soci individuali) e le Aziende, le Associazioni e gli Enti (soci collettivi).
  2. Sono Soci Juniores, con quota associativa ridotta, le persone con età massima di 30 anni.
  3. Sono Soci sostenitori i Soci Effettivi che versano quote d’ammontare superiore a quello stabilito dal Consiglio Direttivo.
  4. Il Consiglio Direttivo può proclamare Benemeriti i Soci che hanno largamente contribuito al potenziamento dell’ASSOCIAZIONE MECCANICA.
  5. Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari persone che hanno onorato i settori di interesse dell’Associazione nella scienza e nell’industria.

ART. 6) DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo statuto pertanto essi partecipano attivamente alla vita associativa mediante la fruizione dei servizi e delle iniziative offerti, mediante la partecipazione attiva alle assemblee a qualsiasi titolo convocate.

Tutti i Soci di maggiore età hanno diritto di voto anche per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’.ASSOCIAZIONE.

I diritti dei Soci minorenni sono esercitati da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.

E’ esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa, i Soci Benemeriti e Onorari   hanno diritto:

  1. alla tessera sociale;
  2. a partecipare con diritto di voto alle riunioni dell’Assemblea dei Soci;
  3. ad accedere alla sezione riservata del sito internet dell’ASSOCIAZIONE;
  4. a partecipare all’attività sociale.

ART. 7) AMMISSIONE DEI SOCI – QUOTA ASSOCIATIVA

L’ammissione dei Soci avviene su richiesta degli interessati con il contestuale versamento della quota associativa.

Solo con il versamento della quota associativa viene acquisita la qualifica di Socio effettivo e junior.

La qualifica di Associato decade al termine di ogni anno solare e si rinnova automaticamente con il versamento della nuova quota associativa annuale.

I Soci collettivi devono designare un loro rappresentante in seno all’ ASSOCIAZIONE per gli adempimenti previsti; di ciò deve essere fatta menzione sulla domanda di partecipazione all’ASSOCIAZIONE.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non restituibile.

ART. 8) DOVERI DEI SOCI

L’appartenenza all’ASSOCIAZIONE ha carattere libero e volontario, ma impegna i Soci al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

ART. 9) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

  1. per recesso;
  2. per ritardato pagamento dei contributi associativi per oltre sei mesi;
  3. per delibera d’esclusione del consiglio direttivo per gravi e accertati motivi;
  4. per decesso.

I Soci per i quali è venuta meno la qualifica non hanno diritto alla restituzione della quota versata nè a liquidazioni di sorta di quote del patrimonio comune, fermo restando il loro obbligo di versamento di quanto ancora dovuto all’atto di perdita della qualifica di socio.

Cap. III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 10) ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’ASSOCIAZIONE:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Segretario;
  5. il Tesoriere;
  6. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche associative sono assegnate a titolo personale, sono onorifiche, sono valide solo se accettate, non danno luogo a retribuzioni o indennizzi e sono rinnovabili. Tuttavia il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute e documentate ed eventualmente attribuire dei compensi per i mandati conferiti.

ART. 11) ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei Soci; le deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

Hanno diritto a partecipare all’Assemblea tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa e tutti i Soci Benemeriti e Onorari.

ART. 12) CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’anno precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per approvare il bilancio preventivo dell’anno in corso.

L’assemblea può essere convocata inoltre:

  1. per decisione del Presidente;
  2. per delibera del Consiglio Direttivo;
  3. su richiesta indirizzata al Presidente di almeno un decimo dei Soci.

L’assemblea dei Soci è convocata a cura del Segretario.

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata, senza particolari formalità, mediante comunicazione scritta contenente l’Ordine del Giorno, da inviarsi ai Soci e da   pubblicare nel sito internet dell’ASSOCIAZIONE almeno 10 gg prima.

ART. 13) COMPITI DELL’ASSEMBLEA

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Assemblea dei Soci:

  1. elegge, fra i Soci con i diritto di voto, 13 membri del Consiglio Direttivo, oppure in alternativa delibera un numero di componenti del Consiglio Direttivo da sette a quindici.
  2. elegge il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri ordinari e due supplenti;
  3. esamina e approva il bilancio consuntivo dell’anno sociale precedente e il bilancio preventivo del nuovo anno sociale;
  4. discute e delibera in merito alle proposte del Consiglio Direttivo e dei Soci;
  5. formula suggerimenti al Consiglio Direttivo su iniziative e attività da realizzare;
  6. delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione.
  7. delibera in sede straordinaria modifiche allo statuto sociale, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio Direttivo, col voto favorevole della maggioranza dei presenti e di almeno il 20% dei Soci.

ART. 14) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell’assemblea dei Soci, in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà dei Soci.

In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Ogni Socio avente diritto di partecipare all’assembleapotrà portare un massimo di tre deleghe.

Le deleghe, per essere valide, dovranno essere anticipate dai deleganti alla Segreteria anche per email.

Trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione, l’Assemblea, si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Ogni Socio, quale che ne sia la categoria, ha diritto a un solo voto indipendentemente dal valore delle quote associative versate..

L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni assembleari sono pubblicate nel sito internet dell’ASSOCIAZIONE per almeno 30 giorni consecutivi dalla data dell’assemblea.

ART. 15) FORMA DI VOTAZIONE DELL’ASSEMBLEA

Salvo che per le votazioni riguardanti persone, e quando ne sia fatta espressa richiesta da almeno tre Soci, l’assemblea vota a scrutinio palese per alzata di mano.

In tutte le votazioni, ove non diversamente stabilito, nel calcolo delle maggioranze non si tiene conto degli astenuti.

ART. 16) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da:

  1. i membri eletti dall’Assemblea dei Soci;
  2. gli ex Presidenti per il biennio successivo a quello di permanenza in carica;
  3. un massimo di tre Soci nominati per cooptazione dal Consiglio Direttivo con maggioranza di due terzi dei Consiglieri già in carica.

Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

ART. 17) COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

A titolo indicativo e non esaustivo, il Consiglio Direttivo :

  1. elegge fra i propri membri, il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere;
  2. nomina i membri cooptati;
  3. delibera, sulle questioni riguardanti l’attività dell’ ASSOCIAZIONE per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
  4. discute, modifica e approva i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea secondo le proposte della presidenza;
  5. delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione, come definito nel bilancio preventivo annuale;
  6. stabilisce l’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria e delle Assemblee Straordinarie convocate per sua delibera.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 18) DURATA IN CARICA

Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni e al suo scadere decadono tutte le cariche sociali e gli incarichi ad esso deliberati.

I membri del Consiglio Direttivo, in caso di mancata partecipazione non giustificata ad almeno tre riunioni consecutive, decadono dal loro mandato; tale decadenza sarà operativa solo se deliberata dal Consiglio stesso.

ART. 19) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, alla data e nell’’orario deciso al termine di ogni incontro precedente mediante convocazione nel verbale da inviarsi per posta a tutti i Consiglieri e Revisori, compresi gli assenti.
Si riunisce inoltre ogni volta che lo ritenga il Presidente, o su richiesta di almeno tre Consiglieri mediante convocazione.

Ai fini della validità occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente oppure, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

ART. 20) PRESIDENTE

Il Presidente:

–       presiede l’assemblea dei Soci,

–       convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

ART. 21) COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l’ ASSOCIAZIONE e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di delega ad altro Consigliere, escluso il Tesoriere; la delega può essere conferita solo a tempo determinato per uno specifico oggetto.

In caso d’impedimento le funzioni del Presidente sono assunte dal Vice Presidente più anziano in carica o, in via subordinata, d’appartenenza all’ASSOCIAZIONE.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 22) IL SEGRETARIO

Al Segretario compete:

  1. redigere e archiviare i verbali delle riunioni dell’Assemblea dei SOCI e del Consiglio Direttivo;
  2. tenere aggiornato l’elenco dei Soci;
  3. curare la riscossione delle quote associative;
  4. svolgere i compiti delegatigli dal Presidente in merito alla conduzione ordinaria dell’ASSOCIAZIONE.

ART. 23) IL TESORIERE

Al Tesoriere compete la responsabilità della gestione bancaria, finanziaria, assicurativa e previdenziale dell’ ASSOCIAZIONE secondo le vigenti leggi.
Il Tesoriere predispone consuntivi e, secondo le indicazioni del Presidente, il bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e, successivamente all’approvazione di questo, all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;

ART. 24) REVISORI DEI CONTI

Ai revisori dei conti competono nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell’ASSOCIAZIONE . Essi devono redigere la loro relazione all’assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

ART. 25) ELEZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

I revisori dei conti sono nominati dall’assemblea in numero di tre effettivi e due supplenti, e durano in carica due anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’ ASSOCIAZIONE avuto riguardo della loro competenza.

Cap. IV – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 26) QUOTE

Gli importi delle quote associative sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.
I Soci Benemeriti e Onorari non pagano la quota sociale.

ART. 27) ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

L’ ASSOCIAZIONE provvede al proprio finanziamento mediante:

  1. le quote associative,
  2. i proventi delle attività associative,
  3. i contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e d’enti in genere,
  4. i contributi, i sussidi, i lasciti e le donazioni destinate a tale scopo.

ART. 28) PATRIMONIO SOCIALE

L’ASSOCIAZIONE MECCANICA può costituirsi un patrimonio sociale formato da beni mobili ed immobili.

Cap. V – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 29) SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’ ASSOCIAZIONE può essere proposto dal Consiglio Direttivo o richiesto da almeno un quarto dei Soci.
L’Assemblea delibera in sede straordinaria sullo scioglimento dell’ASSOCIAZIONE a maggioranza semplice con voto favorevole di almeno il 60% dei Soci.

ART. 30) LIQUIDAZIONE

Le modalità della liquidazione e la destinazione dell’eventualepatrimonio sociale sono deliberate a semplice maggioranza dei votanti dell’Assemblea dei Soci.

L’eventuale patrimonio sociale residuale alla conclusione della liquidazione sarà devoluto su delibera dell’Assemblea a favore di altre associazioni o di enti senza fine di lucro aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, c. 190, della L.662/96, o comunque nei modi prescritti da eventuali future norme in vigore al momento.

Cap. VI – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 31) ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre d’ogni anno.

Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di redigere il bilancio e/o rendiconto annuale economico e finanziario che verranno posti all’approvazione dell’Assemblea.

I bilanci e i rendiconti approvati verranno pubblicati nel sito Internet dell’ASSOCIAZIONE per 30 giorni consecutivi dopo l’ Assemblea.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ASSOCIAZIONE salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposte dalla legge.

ART. 32) ISTITUZIONE DI COMMISSIONI O ALTRI ORGANISMI INTERNI

La istituzione di Commissioni, altre funzioni o Organismi interni all’ ASSOCIAZIONE proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea dei Soci non comporta modifiche allo Statuto.

ART. 33) CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia possa sorgere fra l’ ASSOCIAZIONE e i Soci, o fra i Soci in dipendenza del rapporto sociale, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due saranno nominati, uno per ciascuna, dalle parti contendenti e il terzo sarà nominato dai membri già designati o, in mancanza di accordo, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna al quale compete altresì la nomina dell’arbitro di quella parte che, resasi negligente, abbia omesso di provvedere in tal senso.

Qualora le parti contendenti fossero più di due, l’intero Collegio Arbitrale sarà nominato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna. Gli arbitri giudicheranno secondo equità, in modo irrituale e rispettando il contraddittorio, e il lodo sarà inappellabile ove consentito dal Codice di Procedura Civile.

Esulano dalla presente clausola compromissoria quelle controversie che non possono formare oggetto di compromesso a norma del Codice di Procedura Civile.

ART. 34) RINVIO

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge sulle Associazioni e in particolare quelle portate dal titolo II libro I del Codice Civile e norme d’attuazione transitorie relative.